La tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, abbreviata in TARSU, è prevista dal Decreto Legislativo n. 507/1993 che ha subito successive modifiche. I comuni applicano questa tassa sulla base del costo totale del servizio di raccolta e successivo smaltimento dei rifiuti usando come parametro la superficie dei locali di abitazione e di attività dove possono avere origine rifiuti di varia natura. Il Comune non può comunque incassare più di quanto spenda per il servizio di raccolta e smaltimento. La tassa è dovuta al Comune per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, oltre che di spazzamento delle strade pubbliche. Il servizio è gestito in modo integrato dall'Unione dei Comuni della Val Vibrata attraverso la Poliservice. Oggetto di raccolta sono i rifiuti domestici e quelli cosiddetti assimilati ovvero quelli derivanti da attività economiche, artigianali, industriali che possono essere assimilati per qualità a quelli domestici.
NATURA DELLA TASSA. Il presupposto della tassa è l'occupazione di uno o più spazi, adibiti a qualsiasi uso e giacenti sul territorio del comune. Quindi, il presupposto impositivo non è il servizio prestato dal comune, ma la potenziale attitudine a produrre rifiuti da parte dei soggetti detentori degli spazi. Infatti, l'importo da corrispondere per questa tassa non è commisurato ai rifiuti prodotti, ma alla superficie netta calpestabile dell'immobile. Un solo abitante di una casa di 100 m2 paga di più di cinque persone che risiedono in un alloggio di 50 m2 Tali presupposti danno a questa tassa natura di imposta anziché di tassa, il cui importo viene invece commisurato al servizio prestato. Un altro elemento che lascia propendere verso la natura di tributo è dato dal fatto che la TARSU non è soggetta a IVA, come lo sarebbe invece stato qualunque tipo di servizio. Non sono soggetti alla Tassa Rifiuti Solidi Urbani i rifiuti definiti tossico-nocivi che devono essere smaltiti a carico del produttore con apposite ditte che provvedono allo smaltimento di questi rifiuti pericolosi.
DENUNCIA INIZIALE.
I proprietari, gli amministratori e chiunque occupi o detenga locali ed aree soggetti alla tassa sono obbligati, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o della detenzione, a presentare denuncia anche cumulativa dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate. In caso contrario, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie ed alla destinazione d'uso, dovrà essere denunciata dal contribuente entro gli stessi termini previsti per la denuncia iniziale.
Allegati Presenti:
Tariffe Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani Anno 2010 (280 KB)
Tariffe Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani Anno 2011 (170 KB)
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